Sempre più spesso si sente parlare di concordato preventivo, soprattutto come strumento diretto ad evitare il fallimento dell’azienda.
Più o meno tutti gli imprenditori sono consapevoli delle gravi conseguenze previste in caso di fallimento, basti ricordare, a titolo esemplificativo:
- il blocco della produzione;
- la perdita di valore del patrimonio;
- le possibili azioni di responsabilità promosse dal Curatore nei confronti degli amministratori
- le possibili conseguenze penali connesse alla dichiarazione di fallimento la quale costituisce il presupposto dei reati di bancarotta.
La soluzione del concordato preventivo, evitando il fallimento, consente di:
- abbattere fino al 90% i debiti nei confronti dei creditori chirografari;
- evitare azioni di responsabilità nei con fronti degli amministratori;
- escludere la configurabilità dei reati di bancarotta;
- trattare con l’Amministrazione Finanziaria per una transazione sui debiti tributari;
- valorizzare gli asset dell’impresa garantendo la continuità aziendale
Come funziona il concordato preventivo?
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare. I passaggi della procedura sono complessi e articolati, pertanto in questa sede potremo solo limitarci in modo estremamente sintetico a ricapitolare i passaggi fondamentali che sono:
A) La domanda di concordato preventivo. Il primo passo da fare per ottenere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo i In alternativa allo strumento del concordato preventivo, l’azienda può valutare l’opportunità di effettuare un accordo di ristrutturazione dei debiti, cosi come previsto dall’art. 182 bis Legge Fallimentare.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è un accordo stragiudiziale tra l’azienda e la maggior parte dei suoi creditori, che viene regolamentato dalla legge e che passa attraverso un procedimento di omologazione da parte del tribunale.
In estrema sintesi, tale accordo prevede che i creditori, di solito le banche, sospendano qualsiasi azione legale nei confronti dell’azienda in crisi patrimoniale per un periodo di tempo concordato ed in più le vengano incontro accordando tassi di interesse più bassi ed allungando la struttura finanziaria del debito.
Ci sono due requisiti indispensabili per ottenere l’omologa del tribunale: l’accordo deve essere firmato da creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti complessivi dell’azienda e inoltre si deve assicurare il pagamento degli altri creditori, che dovrà avvenire prima dell’ottenimento dell’omologa del tribunale e dovrà essere attestato da un professionista esterno.
L’aspetto rilevante per l’imprenditore è che una volta ottenuta l’omologa, tutti i pagamenti effettuati dall’azienda in esecuzione dell’accordo omologato sono esonerati dall’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, evitando cosi il rischio del reato penale di bancarotta preferenziale.
Lo Studio Raffaele offre alle aziende assistenza per la scelta del momento opportuno per un accordo di ristrutturazione, insieme alla consulenza per la preparazione di una proposta bene argomentata, sostenuta da motivazioni e piani credibili, strumenti molto importanti per convincere i creditori ad accettare il piano di ristrutturazione formulato dall’impresa.